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BGer 8C_344/2022 vom 08.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
8C_344/2022
 
 
Sentenza dell'8 giugno 2022
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Wirthlin, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
SOLIDA Assicurazioni SA,
 
Saumackerstrasse 35, 8048 Zurigo,
 
patrocinata dall'avv. Alessandro Mazzoleni,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 aprile 2022 (35.2022.25).
 
 
Visto:
 
la decisione dell'11 gennaio 2021, confermata su opposizione il 2 febbraio 2022, con cui SOLIDA Assicurazioni SA ha attribuito ad A.________ un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 15%,
la sentenza del 28 aprile 2022 emessa dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione,
il ricorso al Tribunale federale del 27 maggio 2022 (timbro postale) di A.________ con cui chiede sostanzialmente la riforma della sentenza impugnata nel senso che sia riconosciuto un grado del 90%,
 
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 2 LTF),
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti errati,
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricordato come la IMI sia valutata tenendo conto unicamente dei danni permanenti in nesso causale con l'infortunio e come per il danno permanente all'arto superiore sinistro fosse adeguata un'indennità del 15%,
che il ricorrente si limita telegraficamente a invocare tre aspetti con tre frasi complessive, senza confrontarsi con i considerandi della Corte cantonale (sentenza impugnata, consid. 2.6 e 2.7),
che, diversamente da altre procedure, dinanzi al Tribunale federale occorre presentare entro il termine legale un atto di ricorso completo di tutte le censure motivate, senza possibilità né di rinviare in alcun modo in un secondo tempo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti (DTF 137 IV 339 consid. 2.4; 132 I 42 consid. 3.3.4) né di ottenere la concessione di un termine suppletorio per completare la motivazione del ricorso (sentenza 8C_232/2022 del 21 aprile 2022),
che pertanto non si può entrare nel merito del rimedio manifestamente non motivato in modo sufficiente e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 8 giugno 2022
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Wirthlin
 
Il Cancelliere: Bernasconi