Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 4A_238/2022 vom 13.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_238/2022
 
 
Sentenza del 13 giugno 2022
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss Giudice Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Flavia Vassalli García Fernández,
 
opponente.
 
Oggetto
 
locazione; riduzione della pigione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2022
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2022.4).
 
 
Considerando:
 
che il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha, con giudizio 6 dicembre 2021, respinto la petizione con cui A.________ ha chiesto la riduzione della pigione nonché "la rifusione dei guadagni realizzati illecitamente" dal locatore B.________ di fr. 16'804.32;
 
che con sentenza 25 aprile 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello presentato da A.________;
 
che, dopo aver rilevato l'irricevibilità del rimedio di diritto esperito in seguito al mancato rispetto delle condizioni di motivazione poste dal Codice di procedura civile (CPC), la Corte cantonale ha aggiunto a titolo abbondanziale le ragioni per cui considera corretta la pronunzia pretorile;
 
che A.________è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 22 maggio 2022 con cui postula, appurato il reddito sproporzionato ottenuto dal locatore, il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per il calcolo esatto della pigione e degli importi da restituire al conduttore;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF);
 
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione;
 
che infatti il ricorrente si dilunga sul preteso adempimento delle condizioni poste dall'art. 270a CO per ottenere una riduzione della pigione, ma omette di censurare il considerando con cui l'autorità inferiore non ha ritenuto rispettate le esigenze di motivazione previste per un appello dal CPC;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 13 giugno 2022
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti