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BGer 1B_270/2022 vom 15.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1B_270/2022
 
 
Sentenza del 15 giugno 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Jametti, Giudice presidente,
 
Merz, Pont Veuthey, Giudice supplente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,
 
opponente,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Procedimento penale; istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 aprile 2022 dalla Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2022.95 [17.2021.15]).
 
 
Fatti:
 
A.
Nell'ambito della procedura di appello per ingiuria contro la sentenza emanata il 27 novembre 2020 dalla Pretura penale nei confronti di B.________, con istanza del 24 marzo 2022 A.________ ha inoltrato un'istanza intesa a ottenere il beneficio del gratuito patrocinio.
B.
Con decisione dell'11 aprile 2022 la Presidente della Corte di appello e di revisione penale (CARP), rilevato che l'istante partecipa al citato procedimento unicamente in relazione agli aspetti penali e che non ha fatto valere pretese civili, ne ha respinto l'istanza.
C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e di riformarla nel senso di ammetterla al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio da parte dell'avv. C.________.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1).
Tutte le censure addotte dalla ricorrente possono essere sollevate nell'ambito del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) è quindi inammissibile.
1.2. La sentenza impugnata è una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) che può causare un pregiudizio irreparabile alla ricorrente (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; cfr. DTF 140 IV 202 consid. 2.2). Indipendentemente dalla sua legittimazione nel merito, la ricorrente può far valere che le sarebbero stati negati a torto l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (sentenza 1B_605/2020 del 16 marzo 2021 consid. 1).
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando la ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito, parità di trattamento) il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).
 
Erwägung 2
 
2.1. La ricorrente, sottolineata la sua indigenza e il fatto che risiede all'estero, adduce che, senza l'assistenza di un legale, non avrebbe le competenze necessarie per far valere i suoi diritti nel procedimento penale, ciò che potrebbe influire sulla parallela procedura civile sospesa dinanzi alla Pretura di Lugano. Nell'ambito di quest'ultima ella ha fatto valere le sue pretese civili, visto che il Procuratore pubblico nel decreto d'accusa l'ha rinviata ad addurle dinanzi al foro civile.
2.2. L'art. 136 cpv. 1 CPP dispone che chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all'accusatore privato "affinché questi possa far valere le sue pretese civili"; ciò qualora egli sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a).
2.3. La Presidente della CARP, accertato che la ricorrente partecipa al procedimento d'appello esclusivamente in relazione agli aspetti penali, ha applicato la giurisprudenza secondo la quale in tal caso l'assistenza giudiziaria è di massima esclusa (sentenze 1B_119/2021 del 22 luglio 2021 consid. 2.1 e 1B_605/2020, citata, consid. 2.1). Ha poi stabilito che la sua richiesta di indennizzo delle spese legali giusta l'art. 433 CPP non rientra nella nozione di pretese civili.
2.4. La ricorrente critica in maniera appellatoria questa prassi richiamando una vecchia opinione dottrinale (MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 136, nota soppressa nella 2aedizione del 2019, nella quale si definisce insoddisfacente la citata prassi, n. 24a ad art. 136). Osserva che la non concessione del gratuito patrocinio quando l'accusatore privato fa valere le sue pretese civili (in concreto le sue spese legali e un indennizzo per il torto morale) in un'altra sede poiché è stato rinviato al foro civile lederebbe il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. e art. 29 cpv. 1 e 3 Cost.). Aggiunge poi ulteriori motivazioni personali che imporrebbero l'accoglimento dell'istanza litigiosa.
2.5. L'argomento addotto dalla ricorrente è già stato esaminato e respinto dal Tribunale federale nelle decisioni richiamate nell'impugnata sentenza (vedi in particolare sentenza 1B_119/2021, citata, consid. 2.3 e 2.4; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2aed., 2016, n. 5 ad art. 136), con le quali la ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione, non si confronta. Nelle stesse, alle quali per brevità si rinvia, è stato ritenuto che ciò corrisponde alla volontà del legislatore federale, esclusione motivata dal fatto che la pretesa punitiva spetta in linea di principio allo Stato, rappresentato dal pubblico ministero (messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 II 989, 1087 cifra 2.3.4.3). A ciò nulla muta la proposta di modifica dell'art. 136 cpv. 1 CPP, peraltro non invocata dalla ricorrente (al riguardo vedi il messaggio del 28 agosto 2019 del Consiglio federale concernente la modifica del CPP, FF n. 41 del 15 ottobre 2019 pag. 5523, 5558 seg. e 5614, nel quale si richiama la sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 5.1 e 5.2, che concerne un'altra fattispecie, segnatamente l'impossibilità per la vittima che aveva denunciato tre agenti di polizia di rivendicare pretese civili, e quindi di costituirsi quale accusatore privato per gli aspetti civili, dovendo riferirsi in tale ambito al diritto pubblico cantonale; per tale motivo le era stato concesso, in via eccezionale, il gratuito patrocinio direttamente sulla base dell'art. 29 cpv. 3 Cost.; VIKTOR LIEBER, in: Andreas Donatsch et al. [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3aed. 2020, n. 2 e n. 14 ad art. 136). Questa proposta di modifica non esplica d'altra parte alcun effetto anticipato positivo (sentenza 1B_317/2021 del 9 dicembre 2021 consid. 4.3 e 5). In concreto non vi è quindi alcun motivo di scostarsi da questa prassi.
3.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto.
Vista la situazione finanziaria della ricorrente si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). Non si attribuiscono ripetibili della sede federale all'opponente, che non è stata invitata a esprimersi sul ricorso.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 giugno 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Jametti
 
Il Cancelliere: Crameri