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BGer 2C_514/2022 vom 06.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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2C_514/2022
 
 
Sentenza del 6 luglio 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
rappresentato da Alberto Zoppi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Tribunale amministrativo federale,
 
casella postale, 9023 S. Gallo,
 
Dipartimento federale dell'economia, della formazione et della ricerca DEFR, Commissione svizzera di maturità CSM, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
Denegata e ritardata giustizia,
 
ricorso contro l'inattività del Tribunale amministrativo federale.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con allegato del 24 giugno 2022 A.________ ha introdotto al Tribunale federale un ricorso per denegata e ritarda giustizia nei confronti del Tribunale amministrativo federale. Vi rileva di essersi rivolto alla Corte federale il 16 agosto 2021, contestando la decisione 30 giugno 2021 dalla Commissione svizzera di maturità CSM del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR la quale, dichiarando non superata la sessione degli esami di maturità dell'estate 2021, non gli ha rilasciato l'attestato di maturità. Rimprovera al Tribunale amministrativo federale di avere inutilmente prolungato l'istruttoria nonché di avere disatteso il suo diritto ad avere una decisione di merito entro tempi ragionevoli, giudizio peraltro sollecitato invano in data 10 giugno 2022. Chiede di provvedere affinché il Tribunale amministrativo federale emani celermente la sentenza in questione.
 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
 
 
2.
 
2.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico che gli viene sottoposto (DTF 146 IV 185 consid. 2 con rinvii).
 
2.2. In primo luogo va rammentato che in concreto la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale non è data, questo rimedio essendo proponibile unicamente contro le decisioni cantonali di ultima istanza (art. 113 LTF).
 
2.3. Come già accennato la vertenza - nel merito - si riferisce al mancato rilascio al qui ricorrente dell'attestato di maturità federale per l'anno 2021 a causa delle note insufficienti ottenute nel corso della sessione degli esami di maturità svoltasi in Ticino dal 31 maggio al 26 giugno 2021. Si pone quindi la questione di sapere se in concreto trova applicazione il motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. t LTF. Ai sensi di questo disposto il ricorso in materia di diritto pubblico è infatti inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Ora, l'art. 94 LTF prevede che il ricorso per denegata o ritardata giustizia è ammissibile se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile, una decisione cioè che può essere contestata dinanzi al Tribunale federale. In queste condizioni incombeva al ricorrente spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF perché, in concreto, l'esclusione prevista dall'art. 83 lett. t LTF non trova ora applicazione. Sennonché egli nulla adduce in proposito, come invece avrebbe dovuto fare. Ne discende che, in mancanza di una qualsiasi motivazione che spiega e dimostra che la decisione (che il Tribunale amministrativo federale negherebbe o ritarderebbe indebitamente), sarebbe impugnabile dinanzi al Tribunale federale, il presente gravame sfugge pertanto ad un esame di merito.
 
2.4. Premesse queste considerazioni il ricorso per denegata e ritarda giustizia si rivela manifestamente inammissibile e va quindi evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
 
3.
 
L'istanza di assistenza giudiziaria, tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie (art. 62 LTF), non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese che gli vengono addossate siccome soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si terrà comunque conto della sua situazione finanziaria. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Commissione svizzera di maturità CSM del Dipartimento federale dell'economia, della formazione et della ricerca DEFR e al Tribunale amministrativo federale.
 
Losanna, 6 luglio 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud