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BGer 2C_522/2022 vom 06.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_522/2022
 
 
Sentenza del 6 luglio 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Comune di X.________,
 
2. Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, Polizia cantonale, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
Autorizzazione all'esercizio della prostituzione,
 
denegata giustizia,
 
ricorso contro la sententa emessa l'8 giugno 2022
 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino (52.2022.124).
 
 
Fatti:
 
A.
Con sentenza dell'8 giugno 2022 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame sottopostogli il 30 aprile 2022 da A.________, il quale si lamentava della ritardata evasione, da parte della Polizia Cantonale, di una richiesta di informazioni relativa alla "registrazione attività assimilabili alla prostituzione" rispettivamente, dal parte del Comune di X.________, dell'annuncio di "attività prostituzione-assistenti sessuali e massaggiatori per disabili". Il curatore di A.________ con scritto del 16 maggio 2022 aveva comunicato di non ratificare l'allegato ricorsuale.
B.
Il 20 giugno 2022 A.________ si è rivolto alla Presidente del Tribunale cantonale amministrativo chiedendo - oltre alla ricusa del segretario, la sua, avendo ella agito quale Giudice delegato - l'annullamento della sentenza sopramenzionata per motivi formali e sostanziali.
C.
Il 27 giugno 2022 la Corte cantonale ha trasmesso lo scritto di A.________ quale oggetto di sua competenza al Tribunale federale, ove è stato trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico.
Invitato il 29 giugno 2022 dal Tribunale federale a determinarsi sul citato ricorso, il curatore di A.________, l'avv. Pascal Cattaneo, ha dichiarato in data 1° luglio 2022 di non ratificarlo.
Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio.
 
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami).
2.
2.1. La presente vertenza ha per origine una richiesta d'informazioni rivolta alla Polizia cantonale "per la registrazione di attività assimilabili alla prostituzione" nonché "un annuncio di attività" inviato al Comune di X.________ di "prostituzione-assistenti sessuali e massaggiatori per disabili". Non è chiaro se si tratta di un'attività che il qui ricorrente vorrebbe esercitare a titolo personale - in tal caso ponendosi la questione di sapere se l'art. 19c CC si applichi - oppure no. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato che il gravame, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito.
2.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.3. Oggetto di giudizio dinanzi a questa Corte può essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo. Ora, nella confusa e prolissa impugnativa all'esame, il ricorrente si limita a formulare generiche critiche di merito, le quali sono però inammissibili, alla luce del giudizio di irricevibilità pronunciato dall'autorità inferiore (DTF 144 II 184 consid. 1.1), nonché rimproverare all'autorità precedente svariate inesattezze nell'accertamento dei fatti. Omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza di ultima istanza cantonale, egli non spiega perché la sua impugnativa avrebbe dovuto essere considerata ammissibile. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF.
2.4. Premesse queste considerazioni, il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.
3.
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, al curatore, avv. Pascal Cattaneo.
 
Losanna, 6 luglio 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud