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BGer 1C_375/2022 vom 08.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1C_375/2022
 
 
Sentenza dell'8 luglio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
 
Jametti, Haag,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________ Inc.,
 
patrocinati dagli avv.ti Patrick Hunziker ed Elisa Bianchetti,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
 
al Brasile; consegna di mezzi di prova,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 giugno 2022
 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2022.52-53).
 
 
Fatti:
 
A.
L'11 giugno 2020 il Ministério Público Federal Estado do Paranà (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A.________ per titolo di corruzione attiva e passiva, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale. Le autorità estere sospettano che l'inquisito, responsabile delle finanze della società C.________ in Venezuela avrebbe partecipato ad attività corruttive e al pagamento di tangenti a funzionari della società D.________ in Brasile. Chiede di acquisire la documentazione relativa a tre relazioni intestate all'imputato e una a B.________ Inc.; di quest'ultima è stato chiesto anche il sequestro.
B.
Con quattro decisioni di chiusura, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata documentazione bancaria e mantenuto il blocco del conto. Adita dagli interessati, con decisione del 9 giugno 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso in quanto ammissibile.
C.
Avverso questa sentenza A.________e B.________ Inc. presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullarla, di rifiutare la rogatoria e di annullare il sequestro, in via sussidiaria, di rinviare la causa al MPC per nuova decisione, in via ancor più sussidiaria, di rimandarla alla CRP.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. L'atto di ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese (art. 42 cpv. 1 LTF). Non vi sono tuttavia motivi per scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se, come in concreto, concerne un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
2.1. I ricorrenti fanno valere che, sulla base di due scritti posteriori alla domanda di assistenza, si sarebbe in presenza di una questione di principio, poiché la rogatoria emanerebbe da un'autorità incompetente e sarebbe pertanto nulla, in quanto non "ratificata" da quella competente.
A richiesta del MPC, con scritto dell'11 novembre 2021, l'autorità rogante ha confermato l'emanazione di una decisione del 5 marzo 2021 con la quale il 13° Tribunale Federale della Sottosezione Giudiziaria di Curitiba ha declinato la giurisdizione per perseguire e giudicare l'azione penale nell'ambito delle procedure corruttive C.________ / D.________ in favore del Tribunale Elettorale del Distretto Federale. Ha tuttavia aggiunto che la rogatoria è collegata anche ad altri due procedimenti penali condotti dalle autorità penali brasiliane, precisando che pure nell'ipotesi di un nuovo cambiamento di competenza l'interesse al mantenimento della rogatoria sussiste sempre ancora, ritenuto che in tal caso vi sarebbe soltanto una redistribuzione della domanda di assistenza ad un'altra unità del Ministero Pubblico Federale, senza nessuna alterazione nel merito.
2.2. La CRP ha ritenuto che, secondo la prassi, l'autorità richiesta non è di massima tenuta a esaminare le decisioni emesse nel frattempo nello Stato richiedente e che quella sulla competenza repressiva spetta di principio a quest'ultimo, visto che l'assistenza internazionale in materia penale può essere rifiutata soltanto se lo Stato richiedente ammette in modo arbitrario la propria competenza. Questa conclusione non si scosta dalla costante prassi (DTF 142 IV 250 consid. 6; 126 II 212 consid. 6), a maggior ragione visto che l'invocata decisione estera non intacca la competenza repressiva dello Stato richiedente. Ne ha concluso, richiamando la prassi (sentenze 1C_559/2009 dell'11 febbraio 2010 consid. 1 e 1A.218/2003 del 17 dicembre 2003 consid. 3.5), che la Svizzera quale Stato richiesto non è tenuta a valutare le decisioni interne relative al foro competente per perseguire i reati litigiosi, ritenuto che la rogatoria non è stata ritirata.
2.3. I ricorrenti, insistendo sul fatto che nella fattispecie il Tribunale Elettorale del Distretto Federale non avrebbe (ancora) ratificato la rogatoria iniziale, sostengono che la CRP avrebbe interpretato le richiamate sentenze in maniera estremamente estensiva. Con questo assunto, ritenuto che l'autorità estera non ha comunque ritirato la domanda di assistenza, non dimostrano che nel caso di specie l'istanza precedente si sarebbe scostata dalla costante prassi, né si è in presenza, per lo meno riguardo a un procedimento penale, di un caso d'incompetenza manifesta, che farebbe apparire la rogatoria come abusiva (cfr. DTF 133 IV 40 consid. 4.2; 116 Ib 89 consid. 2c/aa; su questa prassi vedi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5aed. 2019, n. 558 pag. 591 seg., n. 560 pag. 593 e n. 658 pag. 716). Per di più l'invocata decisione brasiliana d'incompetenza, che indica l'interesse al mantenimento della rogatoria, riguarderebbe solo due dei tre procedimenti indicati nello scritto dell'11 novembre 2021, motivo per cui essa sarebbe comunque necessaria per un procedimento. Ne segue che, ammesso che la ricorrente abbia la sua sede in Brasile, in concreto la questione della competenza, già oggetto anche di altre cause D.________, non impone l'intervento del Tribunale federale (cfr. sentenze 1C_148/2021 del 24 marzo 2021 consid. 1, 1C_110/2021 del 22 marzo 2021 consid. 3.1 e 3.6, 1C_571/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e 1C_102/2021 del 22 marzo 2021 consid. 3.6). I ricorrenti non sollevano infine ulteriori critiche contro il mantenimento del sequestro.
3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
 
Losanna, 8 luglio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri