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BGer 1C_246/2022 vom 18.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_246/2022
 
 
Sentenza del 18 maggio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
ricorrente,
 
contro
 
Municipio di Capriasca, piazza Giuseppe Motta 1, casella postale 165, 6950 Tesserete,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
 
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Demolizione di una casa d'abitazione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 marzo 2022 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2020.307).
 
 
Considerando:
 
che con risoluzione del 25 ottobre 2019 il Municipio di Capriasca ha ordinato a A.________ SA di demolire una casa di abitazione ubicata fuori della zona edificabile, decisione confermata dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2020;
 
che, adito dall'interessata, con giudizio del 29 marzo 2022 il Tribunale cantonale amministrativo, ne ha respinto il ricorso;
 
che avverso questa decisione A.________ SA ha presentato un ricorso al Tribunale federale chiedendo di rinviare la causa alle istanze cantonali invitandole ad attendere il tempo necessario per la guarigione del suo amministratore unico affinché possa poi occuparsi della vertenza;
 
che il 4 maggio 2022 il Tribunale federale ha comunicato alla ricorrente che, considerate le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), il termine di ricorso non era ancora scaduto, motivo per cui il gravame poteva ancora essere completato entro il termine ricorsuale (art. 100 cpv. 1 LTF), ciò che non è avvenuto, visto che lo scritto non è stato ritirato, sebbene la ricorrente doveva aspettarsi comunicazioni da parte del Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4);
 
che disattendendo del tutto tale obbligo, la ricorrente non si confronta minimamente con le differenti, esaustive e approfondite motivazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza;
 
che la ricorrente, osservato che il suo amministratore unico è ammalato, disattende che i termini stabiliti dalla legge, segnatamente quello dell'art. 100 cpv. 1 LTF, non possono essere prorogati;
 
che del resto il suo amministratore unico ha comunque agito tempestivamente e che la ricorrente, patrocinata dinanzi alla Corte cantonale da un legale, poteva avvalersi della sua assistenza o di terzi anche dinanzi al Tribunale federale (sentenza 6B_28/2018 del 7 agosto 2018 consid. 3.2.1 e 3.2.4; DTF 119 II 86 consid. 2a);
 
che pertanto il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, al Municipio di Capriasca, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
 
Losanna, 18 maggio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri