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BGer 1C_270/2022 vom 31.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_270/2022
 
 
Sentenza del 31 maggio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
 
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Licenza edilizia; istanza di revisione,
 
ricorso contro la decisione emanata il 18 marzo 2022 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.77).
 
 
Considerando:
 
che in data 31 agosto 2021 A.________ si è rivolto a diverse autorità in merito a una procedura edilizia riguardante un pozzo di captazione con allacciamento alla tubazione esistente per l'irrigazione di fondi agricoli e di vigneti;
 
che l'Ufficio delle domande di costruzione gli ha comunicato ch'egli non era parte alla procedura, poiché non aveva presentato opposizione contro la domanda di costruzione;
 
che, adito dall'interessato, con decisione del 27 ottobre 2021 il Consiglio di Stato ne ha dichiarato irricevibile il ricorso;
 
che con sentenza del 21 dicembre 2021 (inc. 52.2021.494) il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto in quanto ammissibile un ricorso di A.________;
 
che con giudizio dell'8 febbraio 2022 (inc. 52.2022.40) il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile un'istanza di revisione presentata da A.________, poiché inoltrata prima del passaggio in giudicato della decisione del 21 dicembre 2021;
 
che il 3 marzo 2022 A.________ ha inoltrato una seconda istanza di revisione della decisione del 21 dicembre 2021, dichiarata irricevibile con sentenza del 18 marzo 2022 dal giudice delegato della Corte cantonale;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla nonché di esaminare l'istanza di revisione nel merito;
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4);
 
che nella decisione impugnata è stato stabilito che l'istante avrebbe dovuto impugnare la sentenza del 21 dicembre 2021 dinanzi al Tribunale federale, invece di avvalersi del rimedio sussidiario della revisione per rimettere in discussione il merito della vertenza;
 
che, disattendendo il citato obbligo di motivazione, il ricorrente non si confronta del tutto con questa argomentazione principale, decisiva;
 
che il giudice delegato ha poi ritenuto che non sarebbero comunque adempiuti i motivi di revisione dell'art. 57 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), visto che l'istante non indicava quali fatti rilevanti non sarebbero stati considerati, ritenuto che l'oggetto del litigio concerneva unicamente la decisione del Consiglio di Stato secondo la quale i contestati scritti non potevano essere qualificati quali decisioni impugnabili;
 
che adducendo semplicemente che la procedura edilizia iniziale avrebbe riguardato solo un pozzo di captazione, contro il quale non aveva comunque formulato opposizione, e che soltanto in seguito sarebbe stato inserito nella procedura edilizia l'allacciamento alla tubazione esistente per l'irrigazione di fondi agricoli e di vigneti, il ricorrente non motiva perché il giudice delegato avrebbe ritenuto a torto che non si sarebbe in presenza di un fatto rilevante costituente un motivo di revisione;
 
che pertanto il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), ritenuto che non sussistono particolarità che imporrebbero di scostarsi da questa regola;
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 31 maggio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri