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BGer 1C_295/2022 vom 31.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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1C_295/2022
 
 
Sentenza del 31 maggio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, Giudice delegato, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
Procedura amministrativa; anticipo spese,
 
ricorso contro la decisione emanata il 7 aprile 2022
 
dal giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino (52.2022.107).
 
 
Considerando:
 
che il 6 aprile 2022A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino contro una decisione del 23 febbraio 2022 del Consiglio di Stato;
 
che con decisione del 7 aprile 2022 il giudice delegato della Corte cantonale ha invitato l'insorgente a trasmettere quattro ulteriori esemplari del ricorso e a versare entro il 25 aprile seguente un anticipo di fr. 1'800.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo che la Corte cantonale esamini il suo gravame anche in assenza del versamento dell'anticipo;
 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1);
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4);
 
che, limitandosi a rilevare che il gravame presentato alla Corte cantonale avrebbe una grande importanza per la popolazione e per l'ambiente, e che nell'ambito di altri ricorsi da lui inoltrati la Corte cantonale non avrebbe chiesto anticipi, il ricorrente, che non adduce alcuna indigenza, neppure tenta di spiegare perché il giudice delegato avrebbe applicato in maniera arbitraria l'art. 47 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (RL 165.100) relativo alle spese processuali;
 
che pertanto il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), ritenuto che non sussistono particolarità che imporrebbero di scostarsi da questa regola;
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 31 maggio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri