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BGer 9C_368/2021 vom 02.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_368/2021
 
 
Sentenza del 2 giugno 2022
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Parrino, Presidente,
 
Moser-Szeless, Kradolfer, giudice supplente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, patrocinata dall'avv. Rupen Nacaroglu,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (assoggettamento; esenzione),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 maggio 2021 (30.2021.4).
 
 
Fatti:
 
A.
A.________, nata nel 1978, cittadina italiana, dal mese di giugno 2019 si è trasferita con il marito, pure cittadino italiano, da Milano a Lugano. Il marito è rimasto attivo professionalmente in Italia, anche se a Lugano vi è la sua ditta individuale nel settore della consulenza fiscale e societaria. Egli è assicurato solo presso l'ente previdenziale italiano. A.________ non esercita alcuna attività professionale. I coniugi sono al beneficio di un permesso di dimora B UE/AELS. Con due decisioni provvisorie del 3 settembre 2020, confermate con decisione su opposizione del 12 febbraio 2021, A.________ è stata affilata dal 1° luglio 2019 alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) e le sono stati fissati i contributi provvisori personali AVS quale persona senza attività lucrativa, considerando la sostanza netta complessiva in Svizzera e all'estero (fr. 141'705.-) e il reddito in forma di rendite del marito (fr. 4'200'000.-). Gli importi dei contributi AVS ammontano a fr. 7'175.- (recte: fr. 7'000.15) per il 2019 e a fr. 15'554.90 per il 2020.
B.
Con ricorso del 16 marzo 2021 A.________ è insorta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Con sentenza del 18 maggio 2021 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame dell'assicurata.
C.
Il 21 giugno 2021 A.________ inoltra al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e uno sussidiario in materia costituzionale (timbro postale). La ricorrente chiede in via principale l'esonero dall'obbligo di versare i contributi AVS e, in via subordinata, domanda che il contributo sia fissato a fr. 241.- per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 e a fr. 496.- per il 2020.
 
1.
La sentenza impugnata è stata resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) e in una materia - il diritto federale delle assicurazioni sociali - che non rientra in alcuna delle clausole d'eccezione previste dall'art. 83 LTF. Ne consegue che la via del ricorso in materia di diritto pubblico è aperta e pertanto il ricorso sussidiario in materia costituzionale non è ammissibile (art. 113 LTF a contrario).
2.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
 
Erwägung 3
 
3.1. L'oggetto della lite concerne l'obbligo d'assoggettamento all'AVS/AI svizzera di A.________ per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020. Considerate le sue conclusioni, è litigiosa la questione dell'esonero dall'obbligo di assoggettamento all'AVS/AI svizzera e, se del caso, il calcolo alla base dei contributi provvisori AVS di A.________ per questo periodo.
3.2. È incontestato che A.________ e il marito sono due cittadini italiani che si sono trasferiti da Milano a Lugano dal mese di giugno 2019, entrambi con permesso di dimora in Svizzera. La ricorrente è senza attività lucrativa mentre il marito esercita un'attività lavorativa in Italia, dove è affiliato presso l'ente previdenziale italiano. La fattispecie presenta un carattere transfrontaliero e pertanto deve essere decisa sulla base del diritto svizzero, segnatamente degli art. 1a cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1 e 10 LAVS e degli art. 28 e 29 OAVS, come pure sulla base delle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), rispettivamente dei Regolamenti a cui rinvia. Per il caso di specie, essendo litigioso il periodo dal 2019 al 2020, trova applicazione il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1; di seguito Regolamento (CE) n. 883/2004), in concreto gli art. 2 n. 1, 5, 7 e 11. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto in maniera completa e dettagliata tali norme di diritto e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso. A tale illustrazione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
Erwägung 4
 
4.1. Il Tribunale cantonale ha confermato l'obbligo dal 1° luglio 2019 di assoggettamento all'AVS/AI svizzera della ricorrente quale cittadina italiana residente in Ticino senza attività lucrativa conformemente all'art. 1a cpv. 1 lett. a e art. 3 cpv. 1 LAVS, applicabili in virtù del rinvio dell'art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/04. La Corte cantonale ha poi negato i presupposti per il riconoscimento di un'esenzione da tale obbligo contributivo nel senso dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, in quanto il marito verserebbe già i contributi al sistema previdenziale italiano. Essa ha decretato l'assenza di discriminazione nei confronti della ricorrente per il fatto che i contributi versati dal marito in Italia non vengono assimilati ai contributi AVS. Per quanto attiene agli importi dei contributi AVS, il Tribunale cantonale ha confermato i dati del calcolo provvisorio dell'amministrazione in attesa dei dati fiscali, ovvero quelli riferiti alla metà della sostanza netta dei coniugi (fr. 141'705.-) e a metà del reddito conseguito dal marito (fr. 204'960.- moltiplicato per 20).
4.2. La ricorrente censura alla Corte cantonale la violazione della LAVS, ma principalmente del diritto internazionale che dovrebbe primeggiare su quello nazionale. L'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS la dispenserebbe dal pagamento di contributi propri considerato che il marito verserebbe un contributo pari almeno al doppio del contributo minimo in Italia. Per la ricorrente tale disposizione vale anche se i contributi del coniuge sono versati all'estero. Critica poi la discriminazione operata dal Tribunale cantonale per avere rifiutato di assimilare i contributi versati dal marito in Italia a quelli dell'AVS, richiamandosi alla dottrina e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La ricorrente contesta anche l'ammontare del contributo dovuto, rivendicando di dovere versare solo l'importo minimo, ovvero senza tenere conto dei redditi e sostanze prodotti all'estero.
 
Erwägung 5
 
5.1. La richiesta della ricorrente di essere esonerata dal pagamento dei contributi AVS in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non può essere accolta, per i motivi già addotti dalla Corte cantonale, che meritano di essere seguiti anche in questa sede. La Corte cantonale si è principalmente richiamata alla sentenza DTF 140 V 98, in cui il Tribunale federale ha deciso la questione se vi sono validi motivi in virtù del diritto europeo per assimilare ai contributi AVS quelli versati a un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro dell'UE da parte del coniuge attivo in quello Stato. Il Tribunale federale ha in particolare confermato l'inapplicabilità dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e l'assoggettamento alla LAVS quale persona senza attività lucrativa di una cittadina svizzera e britannica domiciliata in Svizzera, il cui marito svizzero lavorava e versava i contributi al sistema previdenziale francese. Il Tribunale federale ha in quel caso vagliato la questione se in virtù del diritto comunitario - in particolare dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che consacra il principio d'assimilazione, segnatamente l'assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti - i contributi versati dal marito della ricorrente in Francia potevano essere assimilati ai contributi svizzeri. Esso è giunto alla conclusione che il principio d'assimilazione garantito dall'art. 5 lett. b del Regolamento (CE) n. 883/2004 non permette d'assimilare questi contributi. Il Tribunale federale ha anche indicato che l'obbligo contributivo in Svizzera non costituisce impedimento alcuno alla libera circolazione garantita dall'ALC e dai suoi Regolamenti (DTF 140 V 98 consid. 9 con riferimenti).
5.2. A nulla giova alla ricorrente appellarsi a una discriminazione nel non considerare i contributi versati dal marito della ricorrente in Italia, facendo valere che l'unico motivo addotto dall'autorità svizzera sarebbe di natura economica. Il Tribunale federale al consid. 9.3 della precitata sentenza DTF 140 V 98 ha già chiarito che se si volesse considerare un'assimilazione di tali contributi, si farebbe sopportare alla comunità degli affiliati al regime della sicurezza sociale svizzero il versamento di una rendita vecchiaia in favore della ricorrente senza che lei o il marito abbiano mai versato contributi in Svizzera. Questo condurrebbe a un risultato ingiustificato e contrario al sistema voluto dal legislatore svizzero. La ricorrente non considera neppure che la sua affiliazione e il versamento di un contributo AVS le apre il diritto a una rendita di vecchiaia svizzera.
5.3. La ricorrente nemmeno tenta di spiegare per quale motivo la costellazione presente potrebbe essere diversa da quella già decisa con la sentenza DTF 140 V 98. La sola differenza tra i due casi risiede nel fatto che nella sentenza pubblicata il marito abitava e lavorava all'estero, mentre nel caso in esame il marito risiede con la moglie in Svizzera. Questa circostanza non giustifica in tutta evidenza un trattamento differente, perché è determinante che il marito paghi i contributi sociali unicamente alla sicurezza sociale estera. Si rileva inoltre che la ricorrente nemmeno pretende che vi siano i presupposti per un cambiamento di giurisprudenza (sul tema cfr. DTF 147 IV 274 consid. 1.4 con riferimenti).
6.
Per quanto riguarda l'importo dei contributi AVS da pagare, la ricorrente chiede di poter versare quello minimo, in quanto non si dovrebbero considerare né il reddito né la sostanza esteri.
6.1. La persona assicurata che non esercita alcuna attività lavorativa deve pagare un contributo secondo le condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS), ovvero in considerazione sia della sostanza che del reddito annuo medio conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20 (cfr. art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS, sul tema cfr. sentenza 9C_78/2021 del 26 marzo 2021 consid. 3.4 con riferimenti, in particolare DTF 143 V 254).
6.2. Il Tribunale cantonale ha già evidenziato che la giurisprudenza federale considera come reddito conseguito sotto forma di rendite anche i redditi da attività lucrative conseguiti all'estero dal coniuge che non è assoggettato all'assicurazione svizzera (sul tema cfr. 146 V 224 consid. 4.6.1 con riferimenti). La Corte cantonale ha concluso che per lo stesso motivo la sostanza nel senso dell'art. 28 OAVS deve essere intesa come l'insieme dei beni mobili o immobili situati in Svizzera ma anche all'estero. La ricorrente invoca anche dinnanzi al Tribunale federale, una violazione della parità di trattamento, poiché, se da una parte i contributi sociali versati all'estero non sono assimilati a quelli svizzeri, dall'altra i redditi e la sostanza all'estero sono invece presi in considerazione per fissare i contributi AVS a carico della moglie. Ora la Corte cantonale ha già evidenziato l'assenza di contraddizione in quanto si tratta di situazioni diverse. Da una parte si tratta di stabilire l'affiliazione di una persona all'AVS, dall'altra la fissazione dei contributi, che viene operata senza distinzioni di nazionalità. La censura della ricorrente è pertanto infondata e gli importi ritenuti dall'istanza precedente meritano tutela.
7.
Nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, emessa dopo la presentazione del presente ricorso, il Tribunale federale, proprio in un caso relativo al Cantone Ticino, ha precisato che il diritto federale (art. 61 lett. fbis LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021) non impone l'applicazione di spese giudiziarie nei processi che non riguardano prestazioni, ma la questione è lasciata al diritto cantonale. Dato che il diritto ticinese non prevede esplicitamente una tassa di giustizia in questi casi, per il momento la procedura cantonale in Ticino rimane gratuita. Sotto questo profilo la sentenza cantonale viola manifestamente il diritto federale.
Si può prescindere dall'ordinare uno scambio di allegati dato che l'opponente non è toccata dall'esito della procedura e la richiesta di una risposta sarebbe un inutile formalismo (che comporterebbe solo spese all'amministrazione; per un caso analogo cf. sentenza 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 consid. 5).
8.
Ne discende che il ricorso deve essere accolto limitatamente all'imposizione delle spese giudiziarie in ambito cantonale. La sentenza cantonale deve essere riformata nel senso che si rinuncia al prelievo di spese. Per il resto, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, la quale vince unicamente su un punto marginale e senza alcuna valenza sulla controversia di merito (art. 66 cpv. 1 LTF). Per lo stesso motivo non si assegna alcuna indennità per le spese ripetibili (art. 68 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
 
2.
 
Il ricorso è parzialmente accolto e il punto n. 2 del dispositivo della sentenza cantonale è riformato nel senso che non sono riscosse spese giudiziarie per la procedura cantonale. Per il resto, il ricorso è respinto.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 2 giugno 2022
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi