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BGer 2C_793/2021 vom 14.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_793/2021
 
 
Sentenza del 14 giugno 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
 
Beusch, Ryter,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ Sagl,
 
patrocinata dall'avv. Toni Russi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,
 
Amministrazione fiscale
 
del Cantone Grigioni,
 
Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira.
 
Oggetto
 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2017 (doppia imposizione intercantonale),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 agosto 2021 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2020.93, 80.2020.94).
 
 
Fatti:
 
A.
La A.________ Sagl è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino nel marzo 2013; la sede si trovava a U.________. Nel gennaio 2017 la società è stata trasferita nel Cantone dei Grigioni, dapprima a V.________ (frazione di W.________) quindi a W.________ (dal febbraio 2019), nei due casi con recapito presso la B.________ Sagl.
La A.________ Sagl ha il seguente scopo: "...". Unico socio e direttore della A.________ Sagl è C.________, domiciliato a X.________ (TI); gerente della stessa è D.________, domiciliata a U.________ fino al 5 febbraio 2021, quando ha trasferito il proprio domicilio a W.________.
B.
Con decisione di tassazione del 6 giugno 2019, relativa al periodo fiscale 2017, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino ha commisurato l'utile imponibile della A.________ Sagl in fr. 39'200.-- (per l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta) ed il capitale (ai soli fini dell'imposta cantonale) in fr. 121'000.--. Nella motivazione della decisione, esso ha indicato che, benché dal gennaio 2017 la sede formale sia stata trasferita nel Cantone dei Grigioni, nel periodo fiscale 2017 l'amministrazione effettiva della società è rimasta nel Cantone Ticino, dove è domiciliato C.________, suo unico dipendente nonché socio e direttore con firma individuale.
La decisione del fisco ticinese è stata in seguito confermata, sia su reclamo (5 giugno 2020), sia su ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (30 agosto 2021).
C.
Con ricorso del 7 ottobre 2021, la A.________ Sagl si è rivolta al Tribunale federale domandando: in via principale, che la sentenza della Corte cantonale sia annullata e che, dopo aver dato la possibilità al fisco grigionese di esprimersi, sia confermato "che l'obbligo fiscale della A.________ Sagl nel 2017 si trovava a W.________/Grigioni, luogo della sede statutaria e gestione"; in via subordinata, in caso di conferma dell'assoggettamento nel Cantone Ticino, che "la tassazione dei Grigioni del 28-01-2019 in materia imposta cantonale e federale diretta 2017, che è diventata giuridicamente vincolante" sia annullata.
La Camera di diritto tributario e il fisco ticinese hanno chiesto che il ricorso sia respinto. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha rilevato che, non essendo stata promossa nessuna procedura ex art. 108 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11], le autorità ticinesi erano autorizzate ad esprimersi anche in ambito di imposta federale diretta; per il resto, non ha formulato osservazioni. Il fisco del Cantone dei Grigioni ha invece domandato che, per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso sia accolto; riguardo alla richiesta formulata dalla contribuente in subordine nei confronti del Cantone dei Grigioni, ha invece fatto valere una lesione del principio della buona fede.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento rispettivamente alla sua riforma (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è di conseguenza ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 1 e 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 1.1).
1.2. All'entrata in materia sul gravame non osta infatti la richiesta di annullamento del giudizio impugnato, accompagnata da quella di "confermare" l'assoggettamento nel Cantone dei Grigioni (sentenza 2C_308/2019 del 6 aprile 2022 consid. 1.1). Nel contempo, sempre nell'ambito di una procedura come quella in esame, che ha per oggetto la questione dell'assoggettamento, all'entrata in materia non osta di principio la domanda - formulata in subordine - contro il Cantone dei Grigioni (DTF 139 II 373 consid. 1.4).
 
Erwägung 2
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche possono in effetti essere trattate unicamente se sono motivate con precisione, ciò che non è sempre il caso nella fattispecie (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione querelata, condizione il cui adempimento va dimostrato, chi ricorre non può neppure chiedere di considerare nuovi fatti e nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF). Le regole appena indicate valgono di principio anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero dei fatti si impone invece quando il secondo Cantone implicato contesta l'accertamento dei fatti in relazione a sue decisioni di tassazione già cresciute in giudicato, adducendo prove sulle quali chi ricorre non ha ancora potuto esprimersi, o facendo valere fatti relativi ad aspetti che il contribuente non può sollevare (DTF 139 II 373 consid. 1.7; sentenze 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 2.2 e 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid.1.5.2, non pubblicato in DTF 147 I 325).
I. Imposte cantonali
 
Erwägung 3
 
3.1. Come detto, l'insorgente è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino il 15 marzo 2013 ed ha avuto sede a U.________ fino al 9 gennaio 2017. Ritenendo che non vi fosse stato nessun effettivo trasferimento nel Cantone dei Grigioni, il fisco ticinese ha però deciso di imporla illimitatamente anche per il periodo fiscale 2017.
La Corte cantonale ha da parte sua avallato la procedura seguita e il risultato cui il fisco è giunto. Constatato che la decisione su reclamo non era una decisione pregiudiziale di assoggettamento ha però indicato che avrebbe analizzato le condizioni di assoggettamento limitatamente al periodo fiscale impugnato (2017).
3.2. Ora, in relazione a tale modo di procedere, la ricorrente lamenta innanzitutto la mancata emanazione di una decisione di assoggettamento indipendente, quindi una lesione dell'art. 127 cpv. 3 Cost.
A torto, tuttavia. È infatti vero che l'art. 127 cpv. 3 Cost., da cui risulta il divieto della doppia imposizione intercantonale, dà di principio il diritto all'emanazione di una decisione pregiudiziale di assoggettamento, che serve a tutelare il contribuente dall'obbligo di fornire a un Cantone tutte le informazioni necessarie a una tassazione, nonostante questo Cantone potrebbe non essere competente al riguardo (DTF 137 I 273 consid. 3.3.2; sentenza 2C_247/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 1.3.1 con ulteriori rinvii). Altrettanto vero è però che nel caso in esame il fisco ticinese non ha fatto valere ex novo la propria sovranità fiscale, ma si è limitato a sostenere che essa continuasse a essere data anche nel periodo fiscale 2017 e che in simili circostanze l'assenza di una procedura pregiudiziale non è di per sé censurabile (sentenza 2C_396/2011 del 26 aprile 2012 consid. 3.2.3, nella quale viene per l'appunto indicato che il diritto all'emanazione di una decisione pregiudiziale di assoggettamento sulla base dell'art. 127 cpv., 3 Cost. trae origine da casi in cui un Cantone faceva valere la propria sovranità fiscale nei confronti di una persona per la prima voltae la stessa non era quindi mai stata da esso imposta né in maniera illimitata né in maniera limitata; in senso conforme, cfr. nel contempo le sentenze 2C_505/2015 dell'8 dicembre 2016 e 2C_50/2014 del 28 maggio 2014, relativa all'esame del rispetto del divieto della doppia imposizione intercantonale nell'ambito di un ricorso contro una decisione di tassazione per il periodo fiscale 2008, con cui il fisco ticinese aveva ritenuto che il contribuente, giunto nel 2005 a Y.________ [TI], continuasse ad essere illimitatamente imponibile nel Cantone Ticino, benché nell'ottobre 2008 avesse annunciato il trasferimento a Z.________ [SZ]).
 
Erwägung 4
 
4.1. Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale; DTF 140 I 114 consid. 2.3.1), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; DTF 139 III 373 consid. 1.4; PETER LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ed. 2015, pag. 11 segg.).
4.2. Come detto, il giudizio impugnato conferma la correttezza della rivendicazione dell'assoggettamento illimitato della ricorrente nel Cantone Ticino anche dopo il suo trasferimento nel Cantone dei Grigioni, il 9 gennaio 2017. Siccome già sussistono decisioni - relative al periodo fiscale 2017 - in cui le autorità fiscali del Cantone dei Grigioni giungono ad altra conclusione (precedente consid. C), data è di conseguenza una doppia imposizione attuale.
 
Erwägung 5
 
5.1. In base al diritto cantonale armonizzato, una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù della sua appartenenza personale quando ha sede o amministrazione effettiva nel Cantone (art. 60 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100] rispettivamente art. 20 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).
L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è, di principio, illimitato; resta però aperta la possibilità di un'imposizione limitata in un altro Cantone, in virtù di un assoggettamento economico giusta l'art. 21 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_401/2020 del 28 luglio 2021 consid. 3.3, destinato alla pubblicazione; DTF 146 II 111 consid. 4).
5.2. Nei considerandi in diritto dell'impugnata sentenza, cui si può rinviare a titolo integrativo (art. 109 cpv. 3 LTF), i principi che regolano la questione litigiosa sono stati esposti in modo corretto.
5.2.1. In questo contesto sia solo ricordato che, secondo la giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.), il domicilio fiscale principale di una persona giuridica è di regola determinato dalla sede sociale, scelta liberamente, fissata negli statuti e iscritta a registro di commercio, ma che non ci si fonda tuttavia sulla sede formale quando ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate la direzione e l'amministrazione, rispettivamente quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla sede statutaria.
In tal caso, che si verifica in particolare quando la sede non rispecchia i rapporti reali ed appare stabilita ad arte, determinante è infatti il luogo della sua direzione rispettivamente della sua amministrazione effettiva (DTF 146 II 111 consid. 2.3.6; sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 4.2; 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 4.4; 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.1; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 147 I 325).
5.2.2. Il luogo dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto rispettivamente dove vengono tenute le redini della società e la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, decisivo è quello nel quale essa è svolta in maniera preponderante.
L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto - si distingue a sua volta: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra parte, quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e a prendere decisioni di principio, dall'attività che è svolta dagli organi supremi della società (sentenze 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.2; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 147 I 325; 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2).
5.2.3. Sul piano probatorio, l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5). Di principio, quale aspetto che stabilisce il diritto di tassare, l'esistenza del domicilio fiscale va quindi sostanziata dall'autorità di tassazione.
Se, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede che si trova altrove, l'amministrazione effettiva di una persona giuridica nel Cantone appare come assai probabile, la prova del contrario spetta però al contribuente (sentenze 2C_24/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 4.3; 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021 consid. 4.3; 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 4.3 e 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 147 I 325).
 
Erwägung 6
 
6.1. Davanti al Tribunale federale la ricorrente si lamenta per ampi tratti dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, ponendo una questione che il Tribunale federale rivede soltanto nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implica quindi un obbligo di motivazione accresciuto (art 106 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.2; sentenze 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 5.1 e 2C_549/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 1.5).
Nell'impugnativa presentata in questa sede, che riprende in più parti i contenuti del ricorso interposto in sede cantonale e che si confronta pertanto con il giudizio impugnato solo in modo sommario, una violazione del divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. non viene tuttavia sostanziata. In relazione alle prove ritenute dalla Camera di diritto tributario a sostegno della conclusione secondo cui l'amministrazione effettiva della società si trovava nel Cantone Ticino, l'insorgente si limita infatti a presentare una personale lettura della fattispecie quindi a contrapporla a quella contenuta nel querelato giudizio. Ciò tuttavia non basta, poiché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili e spetta pertanto a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di avere influenza sull'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenze 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 6.2 e 2C_462/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.3).
6.2. Di conseguenza, resta da verificare se - sulla base dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, che non sono stati messi validamente in discussione e che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 LTF; precedenti consid. 6.2) - la conferma dell'assoggettamento personale e illimitato nel Cantone Ticino sia o meno da condividere.
Va tuttavia rammentato che, come risulta dal considerando 3, l'esame delle condizioni per un assoggettamento sulla base di un domicilio fiscale principale nel Cantone Ticino è limitato al periodo fiscale 2017.
 
Erwägung 7
 
7.1. Ora, già si è detto che il luogo dell'amministrazione effettiva - che, a differenza da quanto previsto dall'art. 20 LAID (sede o amministrazione effettiva), in materia di doppia imposizione intercantonale è determinante - si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto rispettivamente dove sono tenute le redini della società e la sua gestione è realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale (precedente consid. 5.2.1 seg.). Quale aspetto che stabilisce il diritto di tassare, l'esistenza del domicilio fiscale va sostanziata dall'autorità di tassazione del Cantone Ticino. Se, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede che si trova altrove, l'amministrazione effettiva di una persona giuridica nel Cantone appare come assai probabile, la prova del contrario spetta però al contribuente (precedente consid. 5.2.3).
7.2. Proprio l'applicazione di tali principi porta tuttavia a constatare che le conclusioni tratte dalla Corte cantonale vanno condivise.
7.2.1. Unico socio e direttore della ricorrente è infatti C.________, domiciliato a X.________ (TI), che in base al conto economico 2017 risulta anche essere la sola persona che percepiva uno stipendio dalla società (pari a fr. 109'000.-- annui).
D.________, iscritta a registro di commercio quale gerente con firma individuale, e che viene indicata nell'impugnativa come la persona che si sarebbe occupata dell'amministrazione effettiva della A.________ Sagl presso gli uffici a V.________ (GR), non risulta invece avere svolto nessuna attività societaria specifica, tant'è che alla stessa non è nemmeno mai stato versato un compenso.
7.2.2. Inoltre, nel 2017 la società era raggiungibile solo attraverso il recapito telefonico cellulare di C.________, non tramite un recapito fisso nel Cantone dei Grigioni.
Nel contempo, nonostante l'attività svolta dalla contribuente - che è quella di vendere collanti e materiali per l'edilizia - comprendesse dal 2013 l'esclusiva della commercializzazione di prodotti non solo per il Cantone Ticino ma anche per il Grigioni italiano, la prova della presenza a V.________ (GR) di C.________ o di qualsivoglia attività su suolo grigionese non è data, perché dagli atti risultano soltanto dei contatti con ditte italiane o con ditte ticinesi.
7.2.3. All'assenza - da parte di C.________, ma anche di D.________ - della prova dell'amministrazione effettiva su suolo grigionese, nel senso indicato nel considerando 5.2.2, va infine aggiunto:
che quella che viene definita come sede della società coincide come detto con la sede della fiduciaria B.________ Sagl, di cui è titolare la stessa D.________ e all'indirizzo della quale hanno sede anche altre società;
che il contratto sottoscritto per il 2017 tra la fiduciaria B.________ Sagl e l'insorgente prevedeva che per "domiciliazione + postazione + uso sala riunioni" fosse corrisposto un costo di fr. 0.-- e che la ricorrente non era quindi tenuta a rifondere alla B.________ Sagl, presso la quale era domiciliata, nemmeno le spese relative al consumo della corrente elettrica;
che la Corte cantonale ha per il resto rilevato come in merito all'indirizzo di V.________ (GR) la ricorrente non abbia speso parola alcuna, poiché le sue osservazioni concernevano semmai la successiva sede di W.________ (GR), che non è però rilevante perché il trasloco della B.________ Sagl a W.________ (GR), con contestuale trasferimento di sede in tale località anche per l'insorgente, è avvenuto soltanto nel febbraio 2019 (precedente consid. A) e riguarda quindi un periodo fiscale successivo a quello in discussione (2017).
7.3. Gli aspetti indicati, portano quindi a concludere che la valutazione espressa dalla Camera di diritto tributario in merito all'esistenza - nel 2017 - di un mero "recapito bucalettere" va condivisa, perché conforme alla giurisprudenza relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost. (al riguardo, cfr. anche la sentenza 2C_483/2016 dell'11 novembre 2016, citata già dalla Corte cantonale e pure relativa a un caso in cui l'attività societaria era concentrata in una sola persona).
Anche l'attività contabile svolta dalla B.________ Sagl per conto della ricorrente non è infatti decisiva (sentenza 2C_1061/2018 del 6 aprile 2022 consid. 7.4). D'altra parte, mancando la prova della concreta implicazione di D.________ nell'amministrazione effettiva della società ricorrente, ad altra conclusione non conduce nemmeno il fatto che questa persona sia iscritta a registro come gerente con firma individuale. In effetti, se è limitata al controllo sulla direzione operativa e alla presa di decisioni di principio, l'attività svolta dagli organi supremi della società non è determinante (precedente consid. 5.5.2; sentenze 2C_1006/2018 del 6 aprile 2022 consid. 4.2.2 e 2C_1061/2018 del 6 aprile 2022 consid. 4.2.2).
8.
Confermato il giudizio impugnato in merito alla questione del domicilio fiscale illimitato nel Cantone Ticino, occorre ancora verificare se il diritto della contribuente di chiedere, in via subordinata, l'annullamento della decisione di tassazione emessa dal fisco del Cantone dei Grigioni il 28 gennaio 2019 in materia di imposta cantonale 2017 sia perento, come fatto valere da quest'ultimo nella presa di posizione del 29 novembre 2021, con richiamo al principio della buona fede.
8.1. Visto il carattere di diritto costituzionale del divieto della doppia imposizione, fatta eccezione per il caso in cui il contribuente ammette senza condizioni la pretesa di un Cantone, allorché gli è nota la pretesa concorrente di un altro Cantone, la perenzione del diritto di ricorrere va riconosciuta con riserbo, cioè quando il comportamento del contribuente è abusivo o contrario al principio della buona fede (DTF 147 I 325 consid. 4.2.1). Tenuto conto delle drastiche conseguenze che implica la perenzione del diritto di ricorrere, ammettere che la stessa sia intervenuta già nel caso in cui il contribuente debba attendersi ad una pretesa concorrente di un altro Cantone e ometta d'informarne il primo Cantone è tuttavia eccessivo (DTF 147 I 325 consid. 4.3 e 4.4).
8.2. Ora, il Cantone dei Grigioni non sostiene che al momento del pagamento delle imposte richieste con decisione del 28 gennaio 2019 l'insorgente fosse già a conoscenza delle pretese del fisco ticinese, che l'ha tassata solo il 6 giugno successivo (precedente consid. B). Ritiene però che, avendo l'amministrazione effettiva nel Cantone Ticino, come riconosciuto anche dalla Camera di diritto tributario nel giudizio qui impugnato, vi sarebbe stato un "nesso fiscale" con un altro Cantone che la ricorrente avrebbe dovuto segnalare anche nella dichiarazione d'imposta 2017, da essa sottoscritta il 17 settembre 2018.
8.3. A torto, tuttavia. Se non era a conoscenza delle pretese del fisco ticinese quando ha pagato le imposte richieste con decisione del 28 gennaio 2019, poiché il fisco ticinese l'ha tassata soltanto il 6 giugno 2019, non si vede infatti come potesse essere in malafede quando ha redatto la dichiarazione fiscale 2017, nel settembre 2018. Quella secondo cui l'insorgente ha la sua "amministrazione effettiva" nel Cantone Ticino costituisce inoltre una conclusione alla quale le autorità ticinesi sono giunte solo successivamente - in contrasto con quanto sostenuto dalla contribuente stessa, che è giunta fino al Tribunale federale per opporvisi - di modo che una perenzione del diritto di ricorrere non può essere riconosciuta nemmeno per questo motivo, rimproverando all'insorgente addirittura un comportamento che sarebbe contrario al principio della buona fede.
8.4. Esclusa anche l'ipotesi della perenzione del diritto di ricorrere, la conclusione formulata in via subordinata dall'insorgente in materia di imposta cantonale va quindi accolta (successivo consid. 10.1).
II. Imposta federale diretta
9.
Le conclusioni presentate in via principale e subordinata davanti al Tribunale federale non riguardano soltanto l'imposta cantonale, ma anche l'imposta federale diretta.
Su quanto riferito in materia di imposta federale diretta dalla Camera di diritto tributario, dedicando al tema un considerando a sé stante del suo giudizio (querelata sentenza, consid. 4.3), l'impugnativa - redatta da un avvocato - non spende tuttavia parola alcuna. In difetto di ogni e qualsiasi confronto con detto considerando e solo per quanto riguarda l'imposta federale diretta, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_50/2014 del 28 maggio 2014 consid. 8, concernente un caso analogo, nel quale è stata tratta la stessa conclusione).
III. Spese e ripetibili
 
Erwägung 10
 
10.1. Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso in materia di imposta cantonale è respinto. Per quanto rivolto - in subordine - contro il Cantone dei Grigioni, il ricorso in materia di imposta cantonale è invece accolto. Di conseguenza, la decisione di tassazione emessa in materia di imposta cantonale il 28 gennaio 2019 per il periodo fiscale 2017 è annullata e le imposte percepite vanno restituite.
10.2. Il ricorso in materia di imposta federale diretta è inammissibile, sia per quanto rivolto contro il Cantone Ticino che per quanto rivolto - in subordine - contro il Cantone dei Grigioni.
10.3. Ritenuto che la conclusione formulata in via principale in materia di imposta cantonale è stata respinta e che in materia di imposta federale diretta il ricorso è inammissibile, la ricorrente va considerata soccombente. La stessa sopporta, in ragione di metà ciascuno, le spese giudiziarie federali con il Cantone dei Grigioni, che ha proposto anch'esso, attraverso le proprie autorità fiscali, l'ammissione del ricorso contro il Cantone Ticino e che ha un interesse pecuniario (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF; sentenza 2C_580/2017 del 16 marzo 2018 consid. 5). Non sono dovute ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso in materia di imposta cantonale è respinto.
 
2.
 
Per quanto rivolto contro il Cantone dei Grigioni, il ricorso in materia di imposta cantonale è accolto. Di conseguenza, la decisione di tassazione emessa in materia di imposta cantonale il 28 gennaio 2019 per il periodo fiscale 2017 è annullata. Le imposte percepite sulla base della stessa devono essere restituite.
 
3.
 
Il ricorso in materia di imposta federale diretta è inammissibile.
 
4.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente e del Cantone dei Grigioni in ragione di fr. 1'000.-- ciascuno.
 
5.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'autorità fiscale del Cantone dei Grigioni e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
 
Losanna, 14 giugno 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Aubry Girardin
 
Il Cancelliere: Savoldelli