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BGer 1F_18/2022 vom 01.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1F_18/2022
 
 
Sentenza del 1° luglio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
 
Jametti, Merz,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,
 
2. Costantino Castelli,
 
istanti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Domanda di revisione della sentenza 1B_496/2021
 
del 20 aprile 2022 del Tribunale federale svizzero (incarto CRP n. 60.2021.159).
 
 
Fatti:
 
A.
Con sentenza del 17 agosto 2021, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto un reclamo presentato da A.________ e dal suo difensore di fiducia, avv. Costantino Castelli, contro una decisione del 12 maggio 2021 del Procuratore pubblico (PP) che aveva respinto una domanda del legale di essere nominato difensore d'ufficio.
B.
Con sentenza 1B_496/2021 del 20 aprile 2022, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso in materia penale presentato da A.________ e dall'avv. Costantino Castelli contro la sentenza della Corte cantonale.
C.
Con istanza del 25 maggio 2022, A.________ e l'avv. Costantino Castelli chiedono la revisione della sentenza 1B_496/2021 del Tribunale federale, invocando quale motivo di revisione l'art. 121 lett. d LTF. Gli istanti postulano l'annullamento della sentenza citata e l'accoglimento del reclamo da loro presentato dinanzi alla CRP nel senso che la decisione del PP sia riformata nominando l'avv. Costantino Castelli quale difensore d'ufficio dell'imputato nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Ministero pubblico ticinese con effetto a partire dal 7 maggio 2021.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. Deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sentenza 6F_30/2020 del 28 ottobre 2020 consid. 2 e rinvio).
1.2. La domanda di revisione fondata in concreto sull'art. 121 lett. d LTF è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF). La legittimazione di A.________ a proporla è pacifica (DTF 138 V 161 consid. 2.5.2); quella dell'avv. Costantino Castelli può per contro rimanere indecisa (cfr. sentenza 1B_496/2021, citata, consid. 1). La domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
 
Erwägung 2
 
2.1. Gli istanti invocano il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. Rimproverano al Tribunale federale di avere, per errore, omesso di esaminare il reale tema del ricorso, che non concerneva la nomina di un difensore d'ufficio per la mancanza di mezzi finanziari dell'imputato, bensì per l'impossibilità del patrocinatore di fiducia di accettare pagamenti da parte dell'imputato e dei suoi familiari a causa di un rischio di riciclaggio di denaro. Secondo gli istanti, il Tribunale federale avrebbe manifestamente confuso per una svista il tema del ricorso, omettendo di trattarlo sotto il profilo della fattispecie da loro invocata ed incorrendo pure in un diniego di giustizia. Essi adducono inoltre che il tema sollevato sarebbe stato d'interesse generale e di importanza notevole, sicché si sarebbe giustificato di trattarlo nell'ambito di una decisione di principio.
2.2. Giusta l'art. 121 lett. d LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribunale federale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso da quello che risultava dall'incarto. La svista implica un errore e consiste nel misconoscimento o nel travisamento di un fatto o di un documento. Deve riferirsi al contenuto stesso del fatto, rispettivamente alla sua percezione da parte del tribunale, non al suo apprezzamento giuridico (sentenza 4F_15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 2.1). Una censura non costituisce un fatto rilevante ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF; la mancata trattazione di una critica sollevata in modo conforme al diritto processuale non costituisce quindi un motivo di revisione (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Un'eventuale apprezzamento inesatto delle prove, così come un'analisi giuridica errata della fattispecie, non comportano una revisione del giudizio. Il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF non è dato quando il Tribunale federale ha di per sé preso in considerazione gli atti e le richieste in discussione, ma non li ha valutati nel senso auspicato dal ricorrente e non ha deciso come da lui postulato nella procedura di ricorso (sentenza 5F_24/2018 del 1° luglio 2019 consid. 1). La revisione non è data per correggere un'asserita violazione del diritto (sentenze 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 4.2 e rinvii).
2.3. Gli istanti sostengono che l'oggetto del litigio sfociato nella sentenza 1B_496/2021 del 20 aprile 2022 non sarebbe stato quello della nomina del difensore d'ufficio per la mancanza dei mezzi necessari dell'imputato, bensì per l'impossibilità del patrocinatore di fiducia di accettare i pagamenti degli onorari da parte dell'imputato e dei suoi familiari a causa di un rischio di riciclaggio di denaro. Essi lamentano il mancato esame di questa fattispecie sollevata nel ricorso.
In concreto, l'oggetto della causa verteva sulla nomina del legale di fiducia dell'imputato quale suo difensore d'ufficio, le cui condizioni sono disciplinate dall'art. 132 CPP. La questione litigiosa verteva quindi sull'applicazione di questa disposizione ed è stata vagliata dal Tribunale federale nel suddetto giudizio. Gli istanti lamentano in sostanza il mancato esame della censura relativa all'impossibilità del patrocinatore di fiducia di accettare pagamenti da parte dell'imputato e dei suoi familiari per il rischio di incorrere in un riciclaggio di denaro. Come detto, il mancato esame di una censura ricorsuale non equivale all'omessa presa in considerazione di un fatto rilevante, la revisione non essendo data per correggere un eventuale apprezzamento giuridico errato.
2.4. Nella citata sentenza 1B_496/2021, il Tribunale federale ha riassunto la tesi ricorsuale secondo cui con l'estensione delle indagini ai familiari dell'imputato, che avevano fino ad allora pagato gli onorari del legale, non avrebbe potuto essere escluso che i valori patrimoniali che sarebbero stati impiegati per pagare le note professionali costituissero provento di reato. Il suddetto giudizio riporta inoltre l'asserito rischio di una possibile confisca da parte del Ministero pubblico degli importi versati al patrocinatore. Il Tribunale federale ha rilevato che, secondo gli istanti, il fatto di pretendere dall'imputato di dimostrare di non disporre di fondi leciti con cui finanziare la propria difesa, l'avrebbe in sostanza obbligato ad autoincriminarsi, ciò che violerebbe l'art. 113 CPP (sentenza 1B_496/2021, citata, consid. 3.1).
Nel suo giudizio, il Tribunale federale ha tenuto conto dell'argomentazione ricorsuale relativa al paventato rischio di una possibile confisca dei valori patrimoniali. Ha nondimeno rilevato che gli importi oggetto dei versamenti al legale non risultavano oggetto di sequestri e che il semplice fatto che il procedimento penale fosse stato esteso alle persone che sostenevano le spese legali dell'imputato, non bastava a dimostrare che quest'ultimo era in quel momento sprovvisto dei mezzi legali necessari per fare fronte alla sua difesa. Questa Corte ha ritenuto che sarebbe spettato all'imputato esporre in modo completo la sua situazione finanziaria al fine di dimostrare il suo stato di bisogno (sentenza 1B_496/2021, citata, consid. 3.4). In tali circostanze, il Tribunale federale non ha omesso di prendere in considerazione le allegazioni degli istanti, ma ha ritenuto che per statuire sulla fondatezza della domanda occorreva sostanziare le condizioni economiche del richiedente. Il fatto che il Tribunale federale non abbia deciso nel senso da loro auspicato non fonda un motivo di revisione giusta l'art. 121 lett. d LTF.
2.5. Allo stadio attuale, se l'imputato non espone puntualmente la sua situazione economica, non è possibile stabilire ch'egli non dispone (più) di mezzi leciti per fare fronte alla sua difesa. In mancanza di accertamenti chiari e vincolanti al riguardo, non può quindi essere statuito con cognizione di causa sulla fondatezza della sua domanda di nominargli un difensore d'ufficio. In tali condizioni, la questione sollevata con il ricorso e riproposta in questa sede, relativa in generale al tema della retribuzione del legale nel caso di un'eventuale possibilità di riciclaggio di denaro, riveste in concreto una portata teorica e non deve essere vagliata in astratto dal Tribunale federale (cfr. DTF 135 III 513 consid. 7.2 pag. 525; 131 I 153 consid. 1.2).
3.
Ne segue che la domanda di revisione deve essere respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico degli istanti, in solido (art. 66 cpv. 1 LTF). Visto l'esito del gravame non si assegnano loro ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
La domanda di revisione è respinta.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli istanti in solido.
 
3.
 
Comunicazione agli istanti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° luglio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Gadoni