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BGer 6B_765/2022 vom 01.07.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_765/2022
 
 
Sentenza del 1° luglio 2022
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Valentina Basic,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
patrocinata dall'avv. Paolo Sauvain,
 
3. C.________,
 
patrocinato dall'avv. Giuseppe Gianella,
 
4. D.________,
 
patrocinata dall'avv. Ivan Marci,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 5 maggio 2022 dalla Corte dei reclami penali
 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
 
(incarto n. 60.2021.330).
 
 
Considerando:
 
che il 27 gennaio 2017 e il 9 maggio 2017 A.________ ha denunciato al Ministero pubblico del Cantone Ticino le figlie B.________ e D.________, nonché il genero C.________ per il titolo di appropriazione indebita;
 
che il denunciante, costituitosi accusatore privato, rimprovera loro di essersi appropriati indebitamente di valori patrimoniali di sua proprietà che avrebbe affidato loro;
 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 12 ottobre 2021 il Procuratore generale ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti dei denunciati per i reati di ripetuta appropriazione indebita e di riciclaggio di denaro;
 
che il magistrato inquirente ha contestualmente ordinato il dissequestro, alla crescita in giudicato della decisione, di un conto bancario di pertinenza di B.________ precedentemente sequestrato;
 
che A.________ ha impugnato il decreto di abbandono con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 5 maggio 2022, la Corte cantonale ha respinto il reclamo;
 
che la Corte cantonale, lasciata indecisa la questione della tempestività della querela presentata nei confronti delle figlie, in particolare nei confronti di D.________, ha negato l'esistenza di indizi di reato a carico degli imputati, confermando la decisione del magistrato inquirente;
 
che A.________ impugna la sentenza della CRP con un ricorso in materia penale del 3 giugno 2022 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale, affinché emani una nuova decisione che annulli il decreto di abbandono e disponga la continuazione del procedimento penale per i reati di ripetuta appropriazione indebita e di riciclaggio di denaro;
 
che il ricorrente chiede inoltre di conferire l'effetto sospensivo al ricorso;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto della CRP;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;
 
che, in concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanzia con una motivazione specifica quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia;
 
che, riguardo alla legittimazione a ricorrere, egli si limita a richiamare l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, facendo genericamente riferimento alla sua veste di accusatore privato e alla sua titolarità dei beni giuridici protetti dagli art. 138 e 305bis CP;
 
ch'egli non si esprime tuttavia specificatamente sulle pretese civili che vanterebbe e intenderebbe fare valere contro i denunciati in relazione con i prospettati reati;
 
che l'esame delle condizioni di ammissibilità, nelle quali rientra quella della legittimazione, avviene senza che sia svolta una valutazione approfondita del merito (sentenza 6B_901/2020 del 6 dicembre 2021 consid. 3.2 e rinvii);
 
che, in particolare, nei casi potenzialmente complessi, in cui eventuali pretese civili non appaiono manifeste, l'adempimento delle suddette condizioni deve essere esposto in via preliminare (sentenza 6B_901/2020, citata, consid. 3.2 e rinvii);
 
che in concreto la fattispecie è potenzialmente complessa e le eventuali pretese civili del ricorrente non appaiono facilmente deducibili dagli atti, sicché avrebbero dovuto essere concretamente sostanziate in modo chiaro e preciso;
 
che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);
 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);
 
che in concreto il ricorrente non solleva, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
 
che laddove invoca un'istruttoria carente, lamentando la mancata assunzione di ulteriori prove, il ricorrente mira a fare rivedere il merito della decisione di abbandono, che non è tuttavia abilitato a rimettere in discussione, difettandogli la legittimazione;
 
ch'egli sarebbe legittimato ad adire il Tribunale federale in veste di querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF);
 
che tale aspetto non si pone tuttavia in concreto, giacché la Corte cantonale, pur ritenendo dubbia la tempestività della querela presentata nei confronti delle figlie, è comunque entrata nel merito della causa;
 
che il quesito della tempestività della querela non ha quindi una portata pratica nel caso in oggetto, il Tribunale federale non essendo tenuto ad esaminare questioni teoriche (cfr. DTF 135 III 513 consid. 7.2; 131 I 153 consid. 1.2);
 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che non si assegnato ripetibili di questa sede agli opponenti, non invitati a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF);
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso;
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° luglio 2022
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni